Il progetto CO.SM.AN. nasce dall’esigenza di agevolare il sostenimento dei costi di smaltimento obbligatorio dei rifiuti di origine animale, che gravano sui bilanci aziendali in misura sempre più considerevole.
Con la recente approvazione da parte della Regione Piemonte della L.R. n. 22 del 6 Agosto 2009, che
all’art. 25 dispone una modifica alla L.R. n. 11/2001 istitutiva del Consorzio, viene sancita l’adesione
obbligatoria, per tutti gli allevatori tenuti a consorziarsi, alla polizza per la copertura dei costi di
smaltimento per i capi morti per mortalità ordinaria e per i capi morti o abbattuti a seguito di eventi
epizootici e calamità naturali.
Si tratta di una novità legislativa molto importante che è stata formalizzata all’interno del
Programma di attività per l’anno 2010 del Consorzio e pertanto vincolerà tutti gli allevatori
dal prossimo anno all’assicurazione obbligatoria per lo smaltimento dei capi morti in azienda.
Permane invece volontaria l’adesione alle altre garanzie assicurative per la copertura dei danni
conseguenti ad epizoozie (valore degli animali, compreso eventuale valore genetico, mancato reddito a
seguito di fermo dell’allevamento o comunque limitazioni alla vendita o alla movimentazione, ecc.).
Ne consegue che le modalità di organizzazione del servizio di smaltimento dalla data del 1° gennaio 2010 cambieranno radicalmente come sintetizzato qui di seguito:
1. Non è più prevista l’erogazione del contributo diretto all’allevatore a parziale rimborso delle fatture per il
costo di smaltimento.
2. Il contributo regionale verrà corrisposto in percentuale sul costo del premio assicurativo a carico degli
allevatori la cui entità massima erogabile è fissata per il 2010 fino al 50% per l’assicurazione obbligatoria
sui costi di smaltimento per mortalità ordinaria e fino al 100% per la l’assicurazione obbligatoria sui costi
di smaltimento in caso di epizoozie e calamità naturali. In caso di riduzione o annullamento della
percentuale di contributo pubblico regionale l’allevatore sarà tenuto al pagamento di parte o dell’intero
costo del premio assicurativo.
3. L’allevatore riceverà per posta un avviso di pagamento dalla Società Equitalia S.p.A. che
comprenderà sia l’importo dovuto a titolo di quota associativa e sia la parte di premio
assicurativo a proprio carico relativo all’assicurazione obbligatoria.
4. L’allevatore è tenuto a pagare l’intero importo per poter beneficiare da subito della copertura
assicurativa per lo smaltimento dei capi morti. Il ritardato adempimento oltre a comportare il
pagamento dell’onere di recupero e smaltimento dei capi morti a carico del richiedente, implicherà l’avvio
della procedura di riscossione coattiva attraverso l’emissione di cartelle di pagamento comprensive delle
spese di esazione e degli interessi di mora.
5. In caso di sinistro (morte o abbattimento di uno o più capi) l’allevatore dovrà attivarsi
immediatamente telefonando al Customer Care del Broker Willis Italia S.p.A. al recapito
telefonico 199151128. L’operatore del Customer Care una volta verificato che l’allevatore abbia pagato
la quota di adesione ed il premio assicurativo per il 2010, contatterà direttamente la Ditta di smaltimento
convenzionata per il ritiro dei capi.
6. La Ditta di smaltimento emetterà una fattura per il servizio reso intestata all’allevatore già quietanzata per
l’intero importo per cui l’allevatore non dovrà pagare più nulla ad eccezione dell’importo dell’IVA qualora
operi in regime di compensazione.
Si è provveduto, dopo cinque anni, all’adeguamento dell’importo della quota annuale di adesione
prevedendo un nuovo sistema di calcolo basato su due componenti: le UBA ed il valore assicurato. Questo
nuovo sistema di calcolo (in analogia con il calcolo del premio assicurativo) non si baserà più su una
media dei capi presenti annualmente negli allevamenti, ma su una rilevazione puntuale di tutti i capi
presenti negli allevamenti ad una certa data.
Alfine di definire in modo preciso ed efficace il rischio e pagare un premio assicurativo nonché una quota
di adesione congrui, è assolutamente necessario disporre di dati aggiornati. Per questo è stato allegato
alla presente un prospetto con il dettaglio delle consistenze riportate sulle banche dati regionali.
La invitiamo a volerci comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute in tali
consistenze che comportino variazioni sostanziali (superiori al 10%) compilando e
restituendoci entro 30 giorni dal ricevimento l’allegata Scheda Dati e Consistenze resa sotto
forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà anche per quanto concerne la qualifica
di impresa agricola di allevamento.
Le consistenze da dichiarare dovranno essere riferite a tutti i capi presenti negli allevamenti
alla data di compilazione della Scheda. Tali dati rimarranno validi per tutto il 2010 a meno che non
venga comunicata qualche modifica (necessaria qualora fosse superiore al 10%) che dovrà essere
trasmessa entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi che hanno comportato la modifica. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Apa di Cuneo al 0171410800.