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Protezione degli animali durante il trasporto
Normativa di riferimento: Direttiva 95/29/CE recepita con D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Il trasporto di animali nel territorio di uno Stato membro e da questo ad altro Stato membro deve avvenire nel rispetto delle norme sopra citate.
La normativa si applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, nonché a pollame, volatili, conigli domestici, cani e gatti e ad altri mammiferi, altri vertebrati ed animali a sangue freddo.
Sono esclusi i trasporti privi di carattere commerciale, quelli con percorsi inferiori ai 50 km. dal luogo di carico, quelli effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso di transumanza stagionale, senza scopo di lucro, e quelli riguardanti gli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori, senza scopo di lucro.
L' allevatore deve accertarsi che il trasporto degli animali avvenga secondo le seguenti modalità:
- con veicoli che abbiano i requisiti costruttivi appropriati per la specie trasportata e per il tipo di viaggio da affrontare, che siano preventivamente puliti e disinfettati;
- gli animali devono avere la possibilità di viaggiare in stazione eretta, all'occorrenza riparati barriere protezione, e di coricarsi durante il tragitto. Non vanno messi assieme animali che possano ferirsi vicendevolmente come ad esempio bovini liberi, con corna e decornuati. I mezzi devono essere in grado di garantire la sicurezza degli animali e la protezione da intemperie e da forti variazioni climatiche;
- le caratteristiche di ventilazione devono essere riferite alla specie, alla categoria ed al numero degli animali trasportati. Se si utilizzano contenitori, questi devono essere muniti di contrassegno che indichi la presenza di animali vivi è di un segnale indicante la posizione in cui si trovano;
- I' alimento e l'acqua non devono essere soniministrati in quantità eccessiva; gli animali devono sottostare ad un periodo di riposo di almeno 24 ore prima della partenza;
- gli animali debbono possedere requisiti fisici tali da poter sopportare il viaggio;
- gli animali devono essere presi in custodia da persone che possiedano conoscenze specifiche per il governo ed il trasporto degli animali e che siano in grado di prestare loro assistenza;
- il mittente deve incaricare un proprio mandatario per accudire gli animali nei punti di sosta.
Il trasportatore deve:
- essere iscritto nel registro presso I'ASL di residenza o della sede legale;
- non trasportare, né far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili;
- utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie ed in particolare di quelle previste dagli allegati del D.Lvo 532/92, D.Lvo 388/98 e Decisione 298/2001 CE;
- affidare il trasporto ad una persona in possesso di formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o con esperienza pratica equivalente, per accudire in modo appropriato agli animali durante tutte le fasi che riguardano il trasporto ed in caso di necessità, prestare l'assistenza appropriata. La qualifica degli addetti al trasporto deve essere attestata dall'ASL che ha concesso l'autorizzazione al trasporto;
- stabilire per gli animali destinati a scambi o all'esportazione, con durata del viaggio superiore alle 8 ore, un ruolino di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario. Nel singolo ruolino di marcia, compilato per coprire tutta la durata del viaggio, devono essere precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento;
- presentare il ruolino di marcia al veterinario competente per la redazione del certificato sanitario. Nel ruolino di marcia devono essere indicati il numero o i numeri dei certificati sanitari, la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza
- accertare che il ruolino di marcia sia compilato e completato al momento opportuno da persone legittimate a farlo, unito al certificato sanitario che accompagna gli animali;
- verificare che il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l'ora ed il luogo in cui gli animali sono stati alimentati ed abbeverati, faccia vistare dal veterinario l'idoneità a proseguire il viaggio dopo le otto ore di percorrenza;
- inviare, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali e conservarne una copia per almeno due anni da presentare in caso di verifiche;
- fornire la prova che sono state prese misure per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali durante il viaggio, anche in caso di modifica del ruolino di marcia, o di interruzione del viaggio inaspettate;
- accertare che gli animali siano avviati senza indugio al luogo di destinazione e che siano alimentati ed abbeverati in modo adeguato ad opportuni intervalli.
Periodi di viaggio e riposo degli animali.
Gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali sono riportati nell'allegato VII del D.Lvo 388/98.
Se la durata del viaggio supera le 8 ore, devono essere previste delle soste intermedie per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali trasportati.
Sono previste delle deroghe alle otto ore, nel caso in cui i veicoli di trasporto siano dotati di:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- quantità di foraggio adeguate in funzione della specie trasportata e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- adeguata aerazione adattabile al clima esterno o al microclima interno;
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza sul veicolo di un dispositivo che permetta l'erogazione di acqua durante le soste e acqua sufficiente per l'abbeverata durante il viaggio .
Al termine del viaggio, gli animali devono essere scaricati, alimentati ed abbeverati nonché beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore.
La Circolare Min. San. 600.10/24495/A-5/964, così come il D.Lvo 532/92, conferisce alle Unità Sanitarie Locali le competenze per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di trasporto degli animali all'interno del territorio nazionale.
Maurizio DANIELE

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