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Protezione dei suini negli allevamenti
Normativa di riferimento: Direttiva 91/630/CE, recepita dal D.Lvo 534/92.
La Direttiva sopraccitata stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e per l'ingrasso in tutte le aziende con più di 6 suini o 5 scrofe con i loro lattonzoli.
Tra le altre cose, vengono date le definizioni di Suino, Verro, Scrofetta, Scrofa, Scrofa in allattamento, Scrofa asciutta e gravida; per Lattonzolo s'intende il suino dalla nascita allo svezzamento; Suinetto è il suino dallo svezzamento alle 10 settimane mentre Suino all'ingrasso, dalle 10 settimane fino all'impiego per la riproduzione o alla macellazione.
L'osservanza dell'applicazione del decreto è affidata al Ministero della Salute che:
- può adottare norme integrative e di applicazione;
- dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi solo animali trattati secondo la normativa vigente;
- affida alle ASL, nell'ambito della loro attività di vigilanza, di controllare l'applicazione delle norme vigenti.
Le ASL provvedono alla verifica dei requisiti degli allevamenti, utilizzando uno specifico protocollo
d' ispezione che deve almeno riguardare i seguenti punti:
- personale di stalla;
- stato degli animali allevati;
- requisiti strutturali dei fabbricati;
- requisiti degli impianti utilizzati;
- alimentazione degli animali;
- mutilazioni;
- pratiche di allevamento;
- controlli specifici per le varie categorie allevate.
Il decreto definisce e fissa la densità dei suini allevati, intesa come superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe (norma in vigore dal 1.1.98).
Peso vivo in kg. |
m2 di superficie |
Fino a 10 |
0,15 |
Da 10 a 20 |
0,20 |
Da 20 a 30 |
0,30 |
Da 30 a 50 |
0,40 |
Da 50 a 85 |
0,55 |
Da 85 a 110 |
0,65 |
Oltre 110 |
1,00 |
La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata dopo il 31 dicembre 1995.
I requisiti specie-specifici comprendono:
- la possibilità di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
- la possibilità di vedere altri suini;
- la possibilità di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
- per suini tenuti in gruppo l'allevatore deve predisporre opportune misure per limitarne l'aggressività (isolamento dei suini aggressivi);
- la messa a disposizione di paglia o altro materiale al fine di soddisfare esigenze comportamentali specifiche.
I verri devono avere a disposizione una superficie minima di 6 m2 e contatto visivo, uditivo ed olfattivo con altri suini, nonché una zona pulita per il riposo.
Le scrofe e le scrofette, se necessario, devono essere trattate contro i parassiti e si deve mantenere la pulizia degli stalli da parto con zona libera dietro la scrofa per rendere agevole il parto naturale od assistito. Devono inoltre avere la possibilità di muoversi liberamente, prevedendo strutture destinate a proteggere i lattonzoli, e una zona per coricarsi.
I lattonzoli, ove necessario, devono avere a disposizione una fonte di calore con zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, per coricarsi e riposare tutti contemporaneamente ed essere allattati senza difficoltà in gabbia parto.
La castrazione dei suinetti deve essere fatta entro le 4 settimane, il mozzamento dei denti e della coda non deve essere praticato sistematicamente, ma soltanto qualora vi siano le condizioni che giustifichino tale intervento (lesioni alle mammelle, alle orecchie o alle code di altri suini). Il distacco dalla scrofa non deve avvenire prima delle 3 settimane d'età.
Per i suinetti ed i suini destinati all'ingrasso la formazione dei gruppi deve avvenire quanto prima dopo lo svezzamento e si deve ridurre al minimo il rimescolamento una volta che i gruppi sono formati.
Sono previste sanzioni amministrative per il:
- mancato rispetto delle densità consentite;
- mancato rispetto dei requisiti minimi dei locali di stabulazione, delle attrezzature e degli impianti;
- mancato rispetto dei modi e tempi relativi all'allevamento e al controllo degli animali allevati da parte del detentore;
- mancato rispetto delle disposizioni categoria/specifiche.
Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da Paesi Terzi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza, in cui si attesta che essi hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria.
I veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti.
Modifiche al D.Lvo 534/92, sono state apportate dalla Direttive 88/2001 e 93/2001, che prendono in considerazione il bisogno etologico di scrofe e scrofette allevate in gruppo, di vivere in un ambiente complesso con interazioni sociali con altri suini, di muoversi e di manifestare un comportamento esplorativo.
Esse prevedono che dal 1.1.2003, per le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e per tutte le altre dal 1.1.2013, si adottino le soluzioni riportate di seguito.
- Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di 6 animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %; se sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
- Una parte della superficie destinata alle scrofette dopo la fecondazione e alle scrofe gravide deve avere pavimentazione piena e continua per almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa; lo spazio riservato alle aperture di scarico non deve superare il 15
- Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- L'ampiezza minima dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe.
- Gli attacchi sono proibiti a partire dal 1.1.2006.
- I lati del recinto in cui viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette, devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. In caso di recinto dove sono allevati in gruppo meno di 6 animali, i lati devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In aziende con meno di 10 scrofe, queste ultime e le scrofette possono essere allevate individualmente nel periodo citato (compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto), a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente a materiale manipolabile.
- Si deve garantire un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività.
- Per calmare la fame, e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- I suini devono essere esposti ad una luce di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.
- I proprietari degli animali che assumono personale, devono garantire che quest'ultimo abbia ricevuto idonea formazione ed istruzioni per il rispetto delle buone pratiche di allevamento con particolare riferimento alle norme relative al benessere animale.
- Nei locali in cui sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità superiore a 85 dBA ed i rumori costanti ed improvvisi.
- La levigatura o la troncatura dei denti, il mozzamento della coda e la castrazione effettuati con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti devono essere praticate da un veterinario o da persona adeguatamente formata ed entro i primi 7 giorni di vita dell'animale. Se la castrazione o il mozzamento della coda avvengono dopo i 7 giorni, devono essere condotti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. Se necessario, le zanne dei verri possono essere ridotte ed è possibile apporre l'anello nasale solo negli animali tenuti in allevamenti all'aperto.
- Nei box utilizzati anche per l'accoppiamento, i verri adulti devono avere a disposizione 10 m2 (dal 1.1.2003 per le nuove aziende, dal 1.1.2005 per tutte le aziende).
- Nella settimana precedente il parto, le scrofe e le scrofette devono disporre di una lettiera salvo che ciò sia incompatibile con il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
- I lattonzoli devono disporre di una parte di pavimento pieno o ricoperto da un tappetino o da paglia, per poter riposare contemporaneamente.
- I lattonzoli non devono essere svezzati prima dei 28 giorni di vita, salvo che ciò sia dannoso. In alternativa i lattonzoli possono essere svezzati al 21° giorno di vita se vengono trasferiti in impianti specializzati disinfettati e puliti, per evitare la trasmissione di malattie, e separati dagli impianti in cui si trovano le scrofe.
- Se i suini sono stabulati in gruppo, è necessario adottare misure per evitare episodi di lotta. E' indispensabile ridurre al minimo le interazioni tra soggetti che non si conoscono, qualora sia necessario; è conveniente farlo il prima possibile, preferibilmente prima o entro una settimana dallo svezzamento. Inoltre, devono poter disporre di spazi per nascondersi dagli altri conspecifici.
- Gli animali aggressivi vanno separati dal gruppo e la somministrazione di tranquillanti deve essere eccezionale nonché avvenire previa consultazione di un medico veterinario.
Maurizio DANIELE

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