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NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE

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Premessa
Come noto il Regolamento CE 1257/99 (modificato ora dal Reg. CE 1783/2003), istitutivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, prevede che possano beneficiare di sostegni e contributi agli investimenti (Misura A del PSR) nonché di aiuti all'insediamento giovani (Misura B del PSR) solamente le aziende agricole che rispettino determinati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, indicati nel Piano di Sviluppo Rurale stesso.
E' quindi necessario che gli imprenditori agricoli interessati ad usufruire del sostegno agli investimenti previsto dalla Misura A o degli aiuti all'insediamento giovani previsto dalla Misura B, acquisiscano le competenze e conoscenze necessarie ai rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e si impegnino al rispetto dei medesimi requisiti minimi.
Il presente documento ha lo scopo di descrivere la normativa in materia e, nel contempo, di fornire agli operatori del settore uno strumento esemplificativo riguardo ai principali comportamenti ed adempimenti concreti da mettere in atto.
Il concetto di benessere animale,presupposto di riferimento attualmente imprescindibile per coloro che si occupano di allevamento, si è andato profondamente modificando nel tempo, parallelamente con il modificarsi della sensibilità della popolazione europea nei confronti della vita animale e con l'affermarsi della richiesta etica del consumatore di ricevere alimenti non soltanto salubri e sicuri, ma ottenuti rispettando le esigenze fisiche e psichiche dei soggetti allevati.
Se fino agli anni '80 il benessere animale è stato inteso sostanzialmente come "I' assenza di malattia" e l'insieme delle condizioni necessarie a garantire la più alta produttività degli animali da reddito, a partire dagli anni '90 lo sí è cominciato a intendere come "salute globale" cioè come l'insieme delle condizioni psico-fisiche positive per la sussistenza della vita animale, come stato di completa salute fisica e mentale dove l'animale è in totale armonia con il suo ambiente.
Per darne una definizione complessiva, il concetto attuale di "stato di benessere" è riconducibile alle cosiddette "cinque libertà" di cui l'animale deve godere:

  • libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
  • libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere ne troppo caldo ne troppo freddo e non deve impedire il riposo);
  • libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
  • libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
  • libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

Protezione degli animali negli allevamenti
Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Il D.Lvo 146/01 fornisce regole generali e stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, fatta salva la facoltà per le singole Regioni e Province Autonome di individuare i parametri più specifici.
Il D.Lvo 146 /01 non si applica agli animali che vivono in ambiente selvatico, destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive, da sperimentazione o da laboratorio e agli invertebrati.
Campo di applicazione
I detentori degli animali, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali, devono garantire il benessere degli animali ed in particolare:

    • custodire animali d'allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla salute o sul benessere;
    • provvedere che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
    • ispezionare gli animali ad intervalli sufficienti in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente;
    • fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali;
    • per la terapia, le profilassi ed i trattamenti zootecnici somministrare le sole sostanze che siano riconosciute innocue alla salute ed al benessere degli animali in base a studi scientifici e ad esperienza acquisita;
    • annotare su apposito registro i trattamenti terapeutici effettuati;
    • utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a contatto con gli animali;
    • impiegare dispositivi di attacco e locali di stabulazione che non abbiano spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni;
    • mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell'aria, polverosità, temperatura, umidità relativa, concentrazioni di gas, ecc.) entro limiti non dannosi per gli animali;
    • ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici indispensabili
      alla salute ed al benessere degli animali ed eliminare immediatamente i difetti riscontrati;
    • nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale, dotare l'allevamento di un impianto di riserva e di un sistema di allarme automatico che segnali il guasto;
    • assicurare agli animali allevati la libertà di movimento in funzione delle esigenze proprie della specie, affinché l'animale non soffra o non subisca lesioni ;
    • garantire agli animali in stabulazione fissa uno spazio disponibile comunque adeguato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;
    • custodire gli animali in strutture che assicurino loro appropriati periodi d'illuminazione;
      l'esposizione alla illuminazione artificiale dovrà prevedere un adeguato periodo di riposo;
    • provvedere ad un'adeguata illuminazione artificiale se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali;
    • fornire agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
    • somministrare agli animali un'alimentazione sana, adatta alla specie, all'età e allo stato fisiologico , nonché in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; anche l'accesso alla razione deve avvenire in considerazione delle necessità fisiologiche degli animali allevati;
    • garantire che nell'alimento non siano presenti sostanze che causino sofferenze o lesioni;
    • assicurare l'accesso ad acqua idonea per quantità e qualità o a liquidi che garantiscano un adeguato livello di idratazione;
    • utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e le rivalità tra gli animali;
    • non eseguire nell'allevamento naturale o artificiale interventi o pratiche che provochino agli animali in questione sofferenze o lesioni;
    • se necessario intervenire sull'animale, operare in modo da causare sofferenze, lesioni e ferite minime e momentanee senza provocare lesioni durature, nel rispetto delle disposizioni normative.

    Per quanto riguarda le mutilazioni ed altre pratiche simili, il D.Lvo 146/01 vieta la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali ai volatili, l'amputazione della coda ai bovini, se non a fini terapeutici certificati.
    La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di età, il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita, con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
    La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale qualificato in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.
    A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi.
    Le pratiche chirurgiche sopra descritte devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario aziendale.


    Maurizio DANIELE

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